LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE:


ART. 1 – COSTITUZIONE:
E’ costituita, con sede a San Marino, l’Associazione denominata “Il Germoglio…Onlus”.
L’associazione ha la propria sede a Domagnano (R.S.M.) in Via Cà Pirazzone n. 30, e durata fino al 31 dicembre 2100.

ART. 2 – SCOPI E FINALITA’:
L’associazione collaborerà con organismi di volontariato, gli enti e le organizzazioni nazionali e internazionali; in particolare coopererà con organismi, enti e governi dei “Paesi in via di sviluppo (PVS)”. 
L’Associazione non ha alcun scopo di lucro, è apolitica e si pone l’obiettivo di preparare ed inviare volontari nei PVS per cooperare alla loro crescita sociale, economica, culturale e spirituale, in armonia con l’ambiente e l’ecosistema. 
L’Associazione, senza alcun fine di lucro, potrà promuovere a San Marino ed all’Estero un servizio di animazione al volontariato e di sensibilizzazione sui problemi della giustizia e solidarietà internazionali, nonché favorire lo scambio di esperienze fra i Popoli e le Religioni di tutto il mondo. 
L’Associazione sosterrà iniziative per la costruzione di scuole, ospedali e opere pubbliche, in collaborazione con associazioni benefiche a San Marino e nel resto del mondo.

L’Associazione inoltre proporrà ed organizzerà la gestione di adozioni a distanza di nuclei famigliari e minori, nonché affidamenti presso famiglie o comunità di tipo familiare sammarinese di minori, anche stranieri, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, in collaborazione con associazioni benefiche a San Marino e nel resto del mondo.

L’Associazione potrà, infine, realizzare ogni altra attività che riterrà utile per il raggiungimento degli scopi di cui sopra.

L’Associazione é autonoma e indipendente da qualsiasi potere od organo sindacale o politico.
Essa tuttavia, nell’ambito delle proprie finalità statutarie, potrà adoperarsi anche presso i competenti organi istituzionali della Repubblica di San Marino per promuovere iniziative conformi ai fini sociali.

E’ escluso qualsiasi scopo di lucro ed ai soci non sono consentiti benefici economici.

ART. 3:
Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione:
promuove la formazione di laici che con spirito di servizio svolgono attività nelle comunità dei PVS;
assiste i volontari, curandone in particolare la formazione, sia nella fase antecedente che durante e dopo il servizio;
anima la formazione di gruppi di sostegno perché svolgano, nello spirito dell’Associazione, attività di lavoro, studio e solidarietà con e per i popoli dei PVS;
sostiene iniziative di scambio culturale e spirituale tra i popoli, con particolare attenzione alle istituzioni scolastiche per un’educazione allo sviluppo e alla cooperazione internazionale;
promuove e organizza soggiorni per gruppi o singoli desiderosi di vivere una esperienza missionaria nei PVS;
promuove e sostiene gli istituti dell’adozione e dell’affidamento e sensibilizza la società sulla loro importanza e sulle loro finalità, anche organizzando convegni e conferenze presso le istituzioni pubbliche e private, nonché utilizzando ogni strumento e forma di divulgazione ritenuta utile per il perseguimento degli scopi sociali;
organizza eventi sportivi, culturali e lotterie per la raccolta di fondi da utilizzare per la realizzazione delle opere sopra riportate.


ART. 4 – APPARTENENZA:
L’Associazione è costituita da soci la cui ammissione, su proposta del Consiglio Direttivo, è approvata dall’Assemblea a maggioranza semplice. 
Possono chiedere l’ammissione al Consiglio, tutti coloro che condividono le finalità dell’Associazione e desiderano collaborare alle medesime, sostenendole moralmente e/o finanziariamente.
Requisito fondamentale è il compimento del diciottesimo anno di età.
La maggioranza dei Soci deve essere in possesso della residenza nella Repubblica di San Marino.

ART. 5 – SOCI:
Il socio dell’Associazione può essere:
Socio ordinario: ciascun socio fondatore e colui che è ammesso su domanda. Al Socio ordinario viene riconosciuto diritto di voto in Assemblea Generale.
Socio benemerito: colui che si distingue per attaccamento all’Associazione anche con elevato sostegno finanziario nello svolgimento delle attività sociali. La qualifica di socio benemerito viene riconosciuta dall’Assemblea dei soci. Il Socio benemerito non ha diritto di voto in Assemblea Gnerale.
Socio onorario: persona fisica o giuridica anche pubblica che dimostra particolare interesse o sostegno per la realizzazione degli scopi sociali. Il Socio onorario non ha diritto di voto in Assemblea Generale.

Socio sostenitore: colui che è ammesso su domanda. Al Socio sostenitore non viene riconosciuto diritto di voto in Assemblea Generale.

La qualifica di Socio ordinario viene riconosciuta dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo e poi ratificata dall'Assemblea Generale.


ART. 6:
Le domande di ammissione devono essere inoltrate al Consiglio Direttivo dell’Associazione, esse devono contenere l’indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, professione.

ART. 7 – ORGANI SOCIETARI:
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente 
d) il Vice Presidente
e) il Segretario Generale con mansioni anche di Amministratore Delegato
f) il Collegio dei Sindaci Revisori
g) il Tesoriere.

ART. 8:
La qualità di socio non è trasmissibile.
Il socio può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione mediante comunicazione scritta da effettuarsi con lettera raccomandata al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può escludere il socio:
Che danneggi moralmente o materialmente l’Associazione, fomenti dissidi o disordini fra soci.
Non osservi le disposizioni dello statuto, di regolamento e di deliberazione degli organi dell’Associazione.
Che infine, senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti verso l’Associazione.
A dirigere eventuali controversie tra socio escluso e Associazione verrà chiamato un Collegio di probiviri all’uopo nominato dall’Assemblea dei soci.
Il Collegio dovrà essere composto da non meno di cinque componenti.

ART. 9 – ASSEMBLEA GENERALE:
I soci di “Il Germoglio…Onlus” sono convocati dal Consiglio Direttivo in Assemblea, almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta, ovvero mediante l’invio di lettere, fax o e-mail.
L’Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede legale.

ART. 10:
L’Assemblea delibera sul Bilancio Preventivo e Consuntivo, sul regolamento per il funzionamento dell’Associazione, su un accoglimento o sull’esclusione dei soci, sul riconoscimento della qualifica di socio benemerito e di socio onorario, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell’atto costitutivo, statuto e regolamento, sulla nomina del Collegio dei Sindaci Revisori e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge e per statuto.

ART. 11:
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua mancanza dal Vice-Presidente.
Delle riunioni di Assemblea si redige verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.
L’Assemblea è validamente costituita e delibera in prima convocazione con la presenza o rappresentanza per delega del 50% dei soci più uno e delibera a maggioranza dei presenti.

Il seconda convocazione, convocata almeno mezz'ora dopo la prima convocazione, si ritiene sempre validamente costituita e con facoltà di delibera con voto a maggioranza dei soci presenti.

ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO:
L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri eletti dall’Assemblea a maggioranza semplice tra i soci.
Nessuna retribuzione spetta ai membri del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio rimane in carica tre anni ed i consiglieri sono rieleggibili.
In caso di morte, dimissioni o esclusione di un consigliere, l’Assemblea provvede alla sua sostituzione ed il nuovo consigliere dura in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio.

ART. 13:
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque una volta ogni tre mesi.
Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
In assenza del presidente e del Vice Presidente, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano in età.

ART. 14:
Al Consiglio collegialmente compete:
a)    Convocare l’assemblea.
b)    Dare esecuzione delle delibere assembleari.
c)    Curare l’ordinaria amministrazione.
d)    Proporre all’Assemblea nuovi soci.
e)    Decidere sull’apertura e la chiusura dei programmi, sull’ idoneità dei candidati volontari all’ammissione ai corsi di formazione specifica alla loro partenza per i PVS.
f)    Procedere all’eventuale assunzione dei dipendenti, determinandone la retribuzione, compatibilmente con le risorse proprie dell’Associazione.
g)    Compilare il regolamento per il funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.
h)    Creare un regolamento interno all’associazione, atto a disciplinare l’ordinaria operatività della stessa. 
i)    Nominare tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere.
j)    Ogni altra decisione per il raggiungimento e soddisfacimento degli scopi dell’associazione.

ART. 15 – PRESIDENTE:
L’Associazione è presieduta dal Presidente o in sua assenza, dal Vice Presidente, e:
a)    Rappresenta legalmente “Il Germoglio…Onlus”.
b)    Presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
c)    Svolge funzioni di controllo sull’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari.
d)    Sottoscrive convenzioni ed atti comportanti obblighi per l’Associazione.

e) Ha potere di firma per gli ordini di pagamento o riscossione. Con facoltà di rilasciare delega anche sui rapporti bancari intestati all'Associazione, in forma disgiunta, al Vice Presidente, al Segretario Generale e al Tesodiere.

ART. 16 – IL SEGRETARIO GENERALE:
Il Segretario Generale ha mansioni di amministratore delegato, congiuntamente o disgiuntamente con il Presidente o Vice Presidente.
Compiti del Segretario Generale sono:
a)    Curare l’esecuzione delle delibere assembleari e consiliari.
b)    Coordinare l’attività di segreteria.
c)    Redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 17 – TESORIERE:
Il Tesoriere tiene la contabilità e predispone i bilanci consuntivi e preventivi da proporre all’Assemblea per l’approvazione.

ART. 18 – COLLEGIO SINDACALE:
Il Collegio dei Sindaci Revisori è l’organo interno di controllo amministrativo ed è formato da tre persone, anche non iscritte all’Associazione “Il Germoglio…Onlus”, elette a maggioranza di voti dall’Assemblea dei Soci.
Il Collegio dei Sindaci Revisori rimane in carica tre anni ed i sindaci sono rieleggibili.
Il Collegio dei Sindaci Revisori vigila sulle delibere del Consiglio e sulla gestione economica e finanziaria dell’Associazione; controlla e controfirma i bilanci annuali.
La funzione di revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica nell’ambito degli organi dell’Associazione.
Le responsabilità del Collegio dei Sindaci Revisori e dei singoli membri sono regolate dal presente Statuto e dalle norme di diritto comune dell’ordinamento sammarinese, è espressamente esclusa l’applicazione della normativa specifica prevista per gli organi di controllo di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

ART. 19 – PRESTAZIONI:
Gli incarichi, le funzioni e le attività svolte dai soci nell’ambito dell’Associazione, in quanto lavoro benevolo, sono gratuiti.
Spetta al Consiglio determinare l’incarico ed il compenso per prestazioni occasionali di collaboratore e consulenti.
Il rimborso delle spese sostenute per l’Associazione e documentate, verrà autorizzato di volta in volta da un comitato di almeno 5 persone nominato dal Consiglio Direttivo tra i soci dell’associazione.
Tale comitato dovrà essere presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente.

ART. 20 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO:
L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Il Tesoriere ha il compito di predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.
Prima dell’approvazione assembleare saranno sottoposti all’esame del Collegio dei Sindaci Revisori.
L’Assemblea Generale Ordinaria per l’approvazione del bilancio deve essere riunita entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio.

ART. 21 – PATRIMONIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA:
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da contributi, sovvenzioni, sponsorizzazioni, atti di liberalità di enti o privati che concorrano ad integrare l’attivo sociale;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 22 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE:
In caso di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto ai popoli dei PVS o comunque secondo quanto previsto dal regolamento internazionale delle ONLUS.
E’ esclusa la devoluzione pro-quota ed immotivata agli associati dei medesimi.
In qualsiasi tempo e causa, in caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Generale Straordinaria, nel rispetto della disposizioni della legge ed eventualmente dell’Autorità Giudiziaria, stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ART. 23 – CONTROVERSIE E GIURISDIZIONE:
Tutte le controversie riguardanti l’Associazione ed i propri iscritti, salvo le fattispecie nelle quali l’Associazione abbia espressamente accettato clausole compromissorie, sono di competenza del Foro della Repubblica di San Marino, così come tutte le questioni relative alla responsabilità dei Sindaci.

ART. 24 – NORME INTEGRATIVE:
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti nella Repubblica di San Marino.